Oneri detraibili, quando è necessaria la tracciabilità del pagamento | Studio Rocca
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Oneri detraibili, quando è necessaria la tracciabilità del pagamento

di Simone Vallasciani

L’art. 1, cc. 679 e 680 L. 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020) ha cambiato le modalità di pagamento degli oneri detraibili, necessarie per il beneficio fiscale. Il legislatore ha esteso a tutti gli oneri detraibili che consentono una detrazione dall’imposta lorda (quindi non solo a quelli indicati nell’art. 15 del Tuir), al fine della loro detraibilità e a partire dal 2020, l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante; tra tali oneri rientrano le spese sanitarie, veterinarie e funebri, le rette per frequenza di asili nido, i premi per assicurazione sulla vita e infortuni, i canoni di locazione per l’abitazione principale, ecc.
L’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante è finalizzato a ostacolare l’evasione fiscale in quanto, favorendo la tracciabilità dei pagamenti, rende più rischioso l’occultamento di corrispettivi per il fornitore e offre una prova efficace dell’avvenuto sostenimento dell’onere, evitando fittizie detrazioni. Tali mezzi di pagamento sono: assegno circolare o bancario, bonifico, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bollettino postale, vaglia postale, addebito diretto in conto corrente. Tuttavia, possono essere detratte anche se pagate in contanti le spese per medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (in primo luogo, le Asl) e strutture private accreditate al S.S.N. (cliniche private convenzionate, strutture convenzionate che offrono prestazioni sanitarie varie, ecc.).
Le nuove modalità di pagamento obbligatorie per la detrazione possono comportare disagi per i contribuenti, in quanto:
– coloro che da sempre pagano in contanti devono prendere dimestichezza con strumenti di pagamento per loro più o meno nuovi;
– gli obblighi amministrativi aumentano, dato che non basta per la detrazione la quietanza di pagamento apposta sul documento di spesa.
È opportuno che il contribuente trattenga prova documentale dell’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili da allegare subito al documento di spesa detraibile (per esempio, fotocopia dell’assegno, ricevuta della transazione effettuata con carta di pagamento elettronica, ricevuta del bonifico bancario), specie quando di ciò non vi è immediato riscontro; ciò consentirà di dimostrare la correttezza della detrazione operata nella dichiarazione dei redditi, ed eviterà una ricerca che potrà essere difficoltosa e addirittura infruttuosa quando non si riuscirà a recuperare la documentazione che attesta che il pagamento non è avvenuto in contanti.
Operativamente, per la sua maggiore semplicità la soluzione preferibile per il contribuente appare quella di procedere, quando possibile, al pagamento dell’onere con carta elettronica.
L’obbligo di tracciabilità del pagamento comporta, per i soggetti fornitori di beni e servizi costituenti oneri detraibili per l’acquirente, anche la necessità di dotarsi di POS (se già non vi hanno provveduto) per facilitare i pagamenti dei propri clienti. Tale strumento, a fronte di un aggravio dei costi (canone e commissioni sulle transazioni), consente tuttavia una maggiore sicurezza degli incassi, evitando tra l’altro il rischio di furti e smarrimenti di somme di denaro, di ricevere assegni scoperti o banconote false dai clienti; inoltre, l’incasso tramite POS elimina la necessità del versamento in conto corrente delle somme incassate con assegno.

 

Fonte: RATIO QUOTIDIANO | www.ratio.it