Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti | Studio Rocca
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

di Luca Caratti

Il 27.10.2019 è entrato in vigore il D.L. 26.10.2019, n. 124 il quale introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e in particolare pone in capo ai committenti, dal 1.01.2020, l’obbligo di versamento di ritenute. La misura, che dovrà essere convertita in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione, si pone l’obiettivo di ridurre i casi di omesso versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente da imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie.
Il nuovo meccanismo dispone che ogniqualvolta un’impresa affidi ad altro soggetto l’esecuzione di un’opera o di un servizio nell’ambito di un contratto di appalto, dovrà versare le ritenute fiscali, comprese le addizionali regionali e comunali, per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati. Il committente, 5 giorni lavorativi prima del termine per il versamento delle ritenute, dovrà ricevere su proprio conto corrente la complessiva somma delle ritenute operate dall’appaltatore per poi procedere autonomamente al loro versamento, senza compensazione con altri crediti.
Per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste ultime trasmetteranno via Pec al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice):
a) elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le consuete procedure, comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei seguenti requisiti: in attività da almeno 5 anni, oppure avere eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni; non avere iscrizioni a ruolo né accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Senza scendere in ulteriori dettagli nell’attesa della conversione in legge e di successive precisazioni, pare agevole rilevare che l’impianto è macchinoso e foriero di nuovi costi a carico delle imprese operanti negli appalti; soprattutto pare una definitiva abdicazione del ruolo di controllo che necessariamente dovrebbe essere svolto a livello pubblico, ma viene demandato ai soggetti coinvolti.

 

Fonte: RATIO QUOTIDIANO | www.ratio.it