Se il distacco transnazionale non è autentico | Studio Rocca
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Se il distacco transnazionale non è autentico

di Giovanni Pugliese

Il distacco transnazionale è un contratto che si configura nell’ambito di una prestazione di servizi e prevede l’utilizzo di uno o più lavoratori, da parte di un’impresa, presso una sede/filiale/unità produttiva sita nel territorio di uno Stato estero. Tale tipologia negoziale, negli ultimi anni, si è segnalata per un uso sempre più distorto, essenzialmente dovuto a ragioni di dumping sociale, nel senso che un’impresa operante in uno Stato con retribuzioni più basse e condizioni più vantaggiose può trovare naturalmente più conveniente la lor applicazione nei Paesi dove vigono contratti di lavoro più onerosi.
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1/2017 ha individuato alcune ipotesi che integrano gli estremi della condotta illecita sopra descritta, più precisamente:
1) l’impresa distaccante è una società fittizia, non esercitando alcuna attività economica nel Paese di origine;
2) l’impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all’attività di somministrazione;
3) il lavoratore distaccato al momento dell’assunzione nell’impresa straniera distaccante già risiede e abitualmente lavora in Italia;
4) il lavoratore distaccato regolarmente assunto dall’impresa distaccante è stato licenziato durante il periodo di distacco e in assenza di una comunicazione di modifica della data di cessazione del periodo di distacco, lo stesso lavoratore continua a prestare attività sostanzialmente in nero nell’impresa distaccataria.

I casi esaminati configurano un distacco transnazionale non autentico ex art. 3, c. 5 D.Lgs. 136/2016 in cui, sostanzialmente, lo stesso datore di lavoro assume la veste di soggetto distaccante e distaccatario.
In ambito ispettivo ci si è posti il dubbio se, in tali fattispecie, sia necessario contestare 2 sanzioni a un unico soggetto, oppure applicarne una sola in ossequio al principio penalistico del ne bis in idem. Con parere 10.10.2019, n. 5398 l’INL ha cercato di risolvere il busillis, ponendo in evidenza il fatto che una sede secondaria può essere ritenuta destinataria di provvedimenti amministrativi sanzionatori solo se costituisce un distinto centro di responsabilità. Tale distinzione ricorre, per esempio, quando risulti iscritta nel Registro delle Imprese e identificata in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi di un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta informazioni e ricerca, oppure che svolga, per esempio, l’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
Da tali considerazioni discende che, nei casi di distacco transnazionale fittizio, è sufficiente irrogare una sola sanzione nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica, il distaccante.

Fonte: RATIO QUOTIDIANO | www.ratio.it