Sì alla detrazione IVA indebita con effetto retroattivo | Studio Rocca
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Sì alla detrazione IVA indebita con effetto retroattivo

di Alberto Di Vita

La conversione del decreto Crescita ci ha portato una lunga lista di novità fiscali. Una di quelle più attese è la norma che rende retroattiva la possibilità di detrarre l’IVA indebitamente fatturata, al di fuori di contesti frodatori.
La norma è stata inserita nell’art. 6, c. 3-bis del decreto e modifica la legge di Bilancio 2018 (comma 935 L. 205/2017). Tale norma ora prevede esplicitamente che le relative disposizioni “si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”.
Ricordiamo che il legislatore del 2017 aveva previsto, al di fuori del caso di frode, che l’imposta addebitata in misura superiore al dovuto rimane detraibile e si applica unicamente una sanzione amministrativa fissa.

Tale norma era stata introdotta per riportare maggior pragmatismo nel sistema dell’IVA. In passato, se il fornitore avesse applicato un’imposta maggiore di quella effettivamente dovuta, il Fisco avrebbe potuto contestare al destinatario della fattura la detrazione indebita e addirittura sanzionarlo per evasione fiscale. Una soluzione c’era: il fornitore avrebbe potuto richiedere il rimborso dell’IVA versata in eccesso e restituirla al suo cliente. La soluzione, teoricamente valida, non era però considerata efficiente sia perché i tempi del rimborso in Italia sono eterni, sia perché il cliente verrebbe comunque sanzionato e potrebbe anche faticare a ottenere dal fornitore la restituzione del pagamento.

La norma contenuta nella legge di Bilancio ha risolto il problema, consentendo la detrazione e spostando la sanzione nel novero di quelle formali, estinguibili con una somma fissa in luogo di quella proporzionale al 90% (ora limitata al solo caso di frode) e già dichiarata eccessiva dalla Corte di Giustizia.
Purtroppo la norma conteneva ancora spazi interpretativi che ne rendono incerti gli effetti. Quanto alla decorrenza, una delle prime sentenze di legittimità (Cass. 24001/2018) è arrivata a statuire un doppio principio: per le sanzioni si farebbe salvo il principio del favor rei e quindi sarebbero applicabili le nuove sanzioni fisse; per la detrazione dell’imposta, però, la norma non avrebbe efficacia retroattiva né le si potrebbe riconoscere il valore di norma interpretativa. L’emendamento appena approvato risolve il pasticcio, dichiarando esplicitamente che le norme della legge di Bilancio 2018 si applicano pienamente anche ai casi del passato.
Rimane adesso da comprendere se la norma si applica solo ai casi di errata applicazione dell’aliquota o, come pare più logico, anche ai casi in cui l’IVA non andava applicata.
Sembra, invece, chiarito il tema del perimetro della frode che rende inapplicabile il regime della sanzione formale. Dopo la sentenza En.SA. Srl C-712/17 dell’8.05.2019 sembra chiaro che la frode rilevante ai fini IVA è solo quella finalizzata all’evasione dell’imposta, con esclusione di altre ipotesi (la Corte si è occupata di un meccanismo circolare finalizzato ad aumentare fatturati e credito bancario).

 

Fonte: RATIO QUOTIDIANO | www.ratio.it